Rinvio del pagamento delle utenze e dei canoni locativi per le microimprese

L’ordinanza n°2020-316 del 25 marzo 2020 prevede diverse misure relative al pagamento delle utenze e dei canoni e spese locative in favore delle microimprese che soddisfano gli stessi criteri richiesti per beneficiare del fondo di solidarietà.

Le imprese che continuano la propria attività nell’ambito di procedure concorsuali (“sauvegarde” e “redressement”) o di liquidazione giudiziaria possono beneficiare del dispositivo[1].

  • Utenze

Per quanto riguarda le fatture di acqua, gas ed elettricità, le microimprese possono inviare una richiesta di rinvio amichevole tramite email o telefono ai loro fornitori. Questi ultimi sono tenuti ad accettare le richieste di rinvio dei termini di pagamento. Non possono sospendere o diminuire la fornitura di elettricità, gas o acqua o risolvere i contratti di fornitura in caso di non pagamento delle fatture.

  • Canoni locativi

In caso di mancato pagamento dei canoni o spese locative afferenti ai loro locali professionali e commerciali con scadenza compresa tra il 12 marzo 2020 e il termine di 2 mesi dalla data di cessazione dell’emergenza sanitaria, i conduttori non incorreranno nelle seguenti sanzioni:

  • penalità finanziarie o interessi moratori,
  • risarcimento danni,
  • sanzioni pecuniarie,
  • esecuzione di clausole risolutorie,
  • clausole penali o qualsiasi clausola che preveda una decadenza,
  • l’attivazione di garanzie e cauzioni.

N.B.: Salvo verificare le circostanze specifiche ad ogni caso e le clausole di ogni contratto di locazione, l’avvocato Arigoni considera in generale che le imprese conduttrici di negozi chiusi per decreto, qualsiasi sia la loro dimensione, hanno seri motivi per invocare la forza maggiore e la sospensione del contratto di locazione, ivi incluso il pagamento del canone locativo durante tutto il periodo di chiusura dei negozi. Si veda specifico articolo del presente blog sull’argomento.


[1] Dovranno produrre un certificato da parte di uno dei “mandataires de justice” designati dalla sentenza che ha aperto la procedura concorsuale o fallimentare.