Il virus Covid19 sta sconvolgendo l’attività economica mondiale. Molte imprese si trovano o troveranno nell’impossibilità di eseguire gli accordi sottoscritti con clienti, fornitori e/o partners.
Il diritto francese offre vari meccanismi a tutela delle imprese in tali circostanze. Analizzeremo di seguito la normativa applicabile in diritto francese alla forza maggiore la quale permette, in funzione delle circostanze, la sospensione o la risoluzione del contratto.
La qualificazione della forza maggiore
L’articolo 1218 del codice civile prevede che un evento possa essere qualificato di forza maggiore se risponde alle condizioni cumulative seguenti:
- deve essere indipendente dal debitore;
- non doveva essere ragionevolmente prevedibile al momento della conclusione del contratto;
- gli effetti non possono essere evitati con misure appropriate;
- deve rendere impossibile l’esecuzione dell’obbligazione da parte del debitore.
Tuttavia, la giurisprudenza ammette molto raramente la forza maggiore per giustificare l’inadempimento di un obbligo monetario.
In effetti, la Corte di cassazione ha considerato che “il debitore di un’obbligazione contrattuale relativa ad una somma di denaro inadempiuta non può esonerarsi da tale obbligazione invocando un caso di forza maggiore” (Cass. com. 16-9-2014 n°13-20.306 F-PB). Ad esempio, la Corte d’appello di Parigi ha considerato in una sentenza a proposito del virus Ebola che: “Il carattere avverato dell’epidemia che ha colpito l’Africa dell’Ovest a partire dal mese di dicembre 2013, se anche considerato come un caso di forza maggiore, non è sufficiente a determinare ipso facto che la diminuzione o l’assenza di tesoreria invocati dalla società appellante gli sarebbero imputabili, in assenza di elementi contabili” (CA Paris 17-3-2016 n°15/04263). Al contrario, la Corte d’appello di Bourges ha ammesso un mancato pagamento per causa di forza maggiore a seguito della febbre catarrale nella filiera ovina considerando che tale inadempienza era giustificata dall’apparizione di un’epidemia avente delle conseguenze irresistibili per l’attività del debitore (CA Bourges 21-5-2010 n°09/01290).
La qualificazione varia in funzione delle circostanze e del contenuto di ogni contratto, in particolare della redazione della clausola di forza maggiore che può estendere o limitare gli eventi qualificabili di forza maggiore.
Gli effetti della forza maggiore
Gli effetti della forza maggiore variano a seconda che l’esecuzione dell’obbligazione sia resa impossibile temporaneamente o definitivamente.
Se l’impossibilità di esecuzione è solo temporanea, l’esecuzione dell’obbligazione è soltanto sospesa fino alla scomparsa dell’evento di forza maggiore che ne ostacola l’esecuzione.
Se l’impossibilità di esecuzione è definitiva, il debitore è liberato dall’esecuzione della prestazione integralmente o parzialmente nel caso in cui solo una parte della prestazione non possa essere eseguita. In questa ipotesi il contratto è risolto di diritto, sicché anche l’altra parte è liberata dall’esecuzione della sua prestazione.
Due eccezioni sono previste a questa regola:
- se il debitore ha contrattualmente accettato di sopportare il rischio di forza maggiore;
- se, prima del verificarsi dell’avvenimento di forza maggiore, il creditore ha inviato una diffida al debitore al fine di intimare l’esecuzione del contratto ma quest’ultimo non ha eseguito la prestazione.
Tuttavia, se l’impossibilità di eseguire la prestazione risulta dalla perdita della cosa oggetto della prestazione, il debitore a cui è stato intimato di eseguire la prestazione tramite diffida è liberato dall’obbligazione se riesce a dimostrare che la perdita della cosa si sarebbe realizzata anche se egli avesse eseguito l’obbligazione.
In virtù dell’obbligo di buona fede previsto dall’articolo 1104 del Codice civile, si raccomanda alla parte colpita da un evento di forza maggiore di notificare tale evento alla controparte, prima di sospendere l’esecuzione delle sue obbligazioni o di dichiarare il contratto risolto, caratterizzando in maniera precisa l’impatto concreto di tale evento sull’esecuzione del contratto. Vi è sempre il rischio che la controparte contesti il ricorso alla forza maggiore.
Covid-19 e forza maggiore
Il Ministro dell’economia Bruno Le Maire ha dichiarato che il Covid-19 “sarà considerato come un caso di forza maggiore per le aziende” e che le penalità di ritardo non saranno pertanto applicate in occasione dell’esecuzione degli appalti pubblici.
Non è detto che il Covid-19 sia costitutivo di un caso di forza maggiore in materia di relazioni commerciali. Conviene caso per caso verificare se le condizioni della forza maggiore sono riunite.
Possiamo ritenere che il Covid-19 è un evento esterno ed indipendente alle parti.
Per quanto riguarda la condizione di prevedibilità, è necessario distinguere i casi in funzione della data di conclusione del contratto.
Per i contratti sottoscritti prima della diffusione del Covid-19 e in particolare delle misure adottate ormai da diversi Stati (confinamento della popolazione, interdizione di viaggi e assembramenti, chiusura dei luoghi pubblici ecc.), è probabile che il Covid-19 sarà considerato come un evento non ragionevolmente prevedibile al momento della conclusione del contratto.
Al contrario, per i contratti conclusi recentemente, in particolare dopo l’inizio della diffusione dell’epidemia e l’adozione di alcune delle misure precitate, gli effetti del Covid-19 potrebbero essere considerati come ragionevolmente prevedibili e dunque non costitutivi di un avvenimento di forza maggiore.
Si deve infine dimostrare che gli effetti del Covid-19 non possono essere evitati attraverso l’adozione di misure appropriate e che tali effetti rendono in tutto o in parte impossibile l’esecuzione del contratto. I giudici sono in generale severi nel valutare l’impossibilità di adempimento.