Attività parziale (cassa integrazione)

Il datore di lavoro può imporre un’interruzione parziale o totale dell’attività a tutto o parte del personale, in maniera temporanea e collettiva per un massimo di 12 mesi e di 1 607 ore per ogni dipendente, mantenendo una parte delle remunerazioni grazie all’aiuto finanziario dello Stato.

Le circostanze di carattere eccezionale causate dal Covid 19 possono giustificare il ricorso all’attività parziale per tutti i tipi di dipendenti, compresi quelli che lavorano a forfait in giorni o ore all’anno.

Il Governo ha semplificato il ricorso a tale dispositivo.

È ormai possibile ricorrere all’attività parziale per i dipendenti in maniera individuale o secondo una ripartizione non uniforme delle ore indennizzate o lavorate, nel caso in cui questa individualizzazione sia necessaria per assicurare il mantenimento o la ripresa dell’attività e a condizione, in particolare, che ciò sia previsto da un accordo collettivo.

I dirigenti non possono beneficiare di questo dispositivo tranne in caso di chiusura temporanea di tutta o parte della loro impresa.

1. L’indennizzo del dipendente a carico del datore di lavoro

Fatte salve eventuali modalità più favorevoli previste dalla convenzione collettiva, il datore di lavoro versa ai dipendenti un’indennità di attività parziale pari al 70% del salario lordo (circa 84% del salario netto), nel limite minimo di 8,03 euro all’ora e massimo di 27,41 euro all’ora, alla data normale di pagamento del salario.

Tale versamento è oggetto di una menzione specifica sulla busta paga e precisa il numero di ore indennizzate.

L’indennità si calcola in funzione del numero d’ore non lavorate:

Numero d’ore indennizzate =

durata legale di lavoro (151,67 ore mensili) – numero d’ore effettivamente lavorate

L’indennità è esonerata da oneri sociali ma è sottoposta a CSG/CRDS e all’imposta sul reddito.

2. L’indennizo del datore di lavoro

Dal mese di marzo al mese di maggio 2020 l’indennizzo versato al datore di lavoro è stato preso in carico al 100% dallo Stato.

A partire dal 1° giugno l’indennizzo versato al datore del lavoro è passato dal 100% all’85% dell’indennità versata al dipendente nel limite di 4,5 volte lo SMIC (6 927 € al mese).

Tuttavia, alcuni settori più impattati come il turismo, la ristorazione e la cultura continuano a beneficiare di una presa in carico al 100%.

Le imprese  saranno quindi rimborsate del 60% del salario orario lordo invece che del 70%. Ciò non ha alcun impatto invece sull’importo dell’indennità che sarà versata al dipendente, il quale continuerà a percepire l’84% del suo salario netto.

E’ disponibile on line una simulazione del finanziamento statale.

3La procedura di attuazione dell’attività parziale

1° step: Consultazione degli organi di rappresentanza del personale

Per le imprese di più di 11 dipendenti, il datore di lavoro consulta il Comité social et économique (CSE) sui motivi del ricorso all’attività parziale e le misure preconizzate (dipendenti interessati, durata previsionale…). Il parere del CSE deve essere trasmesso elettronicamente entro un termine di due mesi a partire dalla richiesta di autorizzazione.

Quando chiede il beneficio dell’attività parziale al motivo di “un sinistro o delle intemperie di carattere eccezionale” o di “tutt’altra circostanza di carattere eccezionale” (3° e 5° dell’articolo R. 5122-1 del Codice di lavoro), l’impresa può raccogliere il parere dal CSE dopo la richiesta. Inoltre, dispone di un periodo di due mesi al massimo dalla data della trasmissione della richiesta per comunicare questo parere all’unità dipartimentale. 

Per le imprese di meno di 11 dipendenti e/o in assenza di CSE i dipendenti sono individualmente informati della richiesta di attività parziale e dei motivi.

2° step: Richiesta di autorizzazione di attività parziale sul portale dedicato del Governo

Le imprese devono registrarsi sull’apposito portale. Una volta confermata la loro registrazione, le imprese dovranno richiedere l’autorizzazione di attività parziale fornendo le informazioni ed i giustificativi richiesti, in particolare:

  • i motivi di ricorso all’attività parziale precisando gli effetti del Covid 19 sull’attività dell’impresa;
  • le misure preconizzate (chiusura, riduzione di orari, numero d’ore non lavorate pagate, durata previsionale…).

Fino al 31 dicembre 2020, il termine di esame delle richieste è di 48 ore. L’assenza di risposta entro tale termine equivale ad un’accettazione implicita.

Le imprese dispongono di un termine di 30 giorni a partire dal ricorso al dispositivo di attività parziale per richiedere l’autorizzazione. Se l’autorizzazione è accordata, la presa in carico dello Stato interviene, in maniera retroattiva, alla data del primo giorno di attività parziale.

3° step: Attuazione dell’attività parziale

Durante il periodo di attività parziale, il contratto di lavoro è sospeso.  

Il dipendente non è tenuto a lavorare, né a restare a disposizione del datore di lavoro durante le ore indennizzate ma resta tenuto ad un obbligo di lealtà.

Il periodo di attività parziale è considerato come del tempo di lavoro effettivo per il calcolo dell’anzianità del dipendente, la maturazione di ferie pagate o i diritti ad interessamento o partecipazione agli utili dell’impresa.

4° step: Richiesta d’indennizzo

La richiesta di indennizzo deve essere fatta mensilmente tramite il portale dedicato del Governo fornendo le seguenti informazioni:

  • Il “codice alfanumerico” che figura nella notifica della decisione di autorizzazione ricevuta elettronicamente dall’impresa;
  • I cognomi, nomi e numeri di sécurité sociale dei dipendenti interessati;
  • Il tipo di organizzazione del tempo di lavoro a cui sono sottoposti;
  • Il numero di ore previste al contratto;
  • Il numero mensile di ore lavorate e di ore non lavorate indennizzate.

Le imprese più fragili e in particolare quelle il cui effettivo è inferiore a 50 dipendenti possono in certe condizioni beneficiare di un anticipo sul rimborso.

Aggiornato il 29 settembre 2020