Teoria delle circostanze imprevedibili

La teoria delle circostanze imprevedibili permette di rinegoziare i termini del contratto.

E’ stata introdotta all’articolo 1195 del codice civile dall’ordinanza n°2016-131 del 10 febbraio 2016 e si applica ai contratti conclusi a partire dal 1°ottobre 2016. Tuttavia, non si esclude che la crisi Covid-19 induca i giudici a modificare la loro giurisprudenza e ad ammettere la teoria delle circostanze imprevedibili anche per i contratti conclusi prima della riforma.

Per poterla invocare, si devono verificare tre condizioni cumulative:

  • un cambiamento di circostanze imprevedibile al momento della conclusione del contratto;
  • un cambiamento che ha reso l’esecuzione eccessivamente onerosa per una delle parti;
  • la parte per cui l’esecuzione è diventata più onerosa non aveva accettato di assumerne il rischio.

Gli effetti della teoria delle circostanze imprevedibili si verificano in tre tempi:

1. La parte per cui l’esecuzione è divenuta eccessivamente onerosa può richiedere una rinegoziazione del contratto alla controparte.

Deve dimostrare che le tre suddette condizioni sono verificate e, durante la rinegoziazione, continuare a eseguire le sue obbligazioni.

2. Al termine della rinegoziazione, le parti possono scegliere, di comune accordo, di modificare il contratto o di terminarlo. Se le parti non riescono ad accordarsi per rinegoziare il contratto, possono richiedere di comune accordo al giudice di procedere al suo adattamento.

3. Se le parti non riescono ad accordarsi per richiedere al giudice l’adattamento del contratto in un tempo ragionevole, una di loro può richiedere al giudice la revisione o la cessazione del contratto. 

Nell’ambito della “revisione” il giudice dovrebbe controllare e modificare esclusivamente gli aspetti economici del contratto mentre nell’ambito dell’“adattamento” dovrebbe poter procedere a delle modifiche generali delle disposizioni contrattuali.

L’articolo 1195 non è di ordine pubblico. I redattori di contratti prevedono spesso contrattualmente la rinuncia delle parti ad invocare la teorie delle circostanze imprevedibili.

Peraltro, nei contratti internazionali, si trovano spesso delle clausole che definiscono precisamente le condizioni secondo cui le parti possono avvalersi della teoria delle circostanze imprevedibili e le conseguenze che ne risultano; ad esempio, le cosiddette clausole di hardship o material adverse effect. Queste clausole prevalgono sui termini dell’articolo 1195.

Per i contratti sottoscritti prima dell’apparizione del virus, il Covid-19 e i provvedimenti adottati per limitarne la propagazione possono essere considerati come imprevedibili. Tuttavia, per invocare utilmente la teoria delle circostanze imprevedibili, è necessario dimostrare che questi avvenimenti hanno reso l’esecuzione del contratto eccessivamente onerosa per una delle parti e che quest’ultima non ha contrattualmente accettato di assumerne il rischio.


[1] Ad oggi, non esistono ancora decisioni di giustizia che abbiano applicato il nuovo articolo 1195 e che possano darci indicazioni sulla differenza tra l’“adattamento” e la “revisione” del contratto a cui il giudice può procedere. Probabilmente nell’ambito della revisione il giudice può controllare e modificare esclusivamente gli aspetti economici del contratto mentre nell’ambito dell’“adattamento” può procedere a delle modifiche generali delle disposizioni contrattuali.