Eccezione di inadempimento

Quando una parte è nell’impossibilità di fornire una prestazione e l’inadempimento è sufficientemente grave, l’altra parte può invocare l’eccezione di inadempimento per non adempiere il proprio obbligo corrispettivo in applicazione dell’articolo 1219 del codice civile.

L’eccezione di inadempimento può essere invocata indipendentemente dall’origine dell’inadempimento: colpa o forza maggiore.

L’articolo 1220 del codice civile permette inoltre al creditore di invocare l’eccezione d’inadempimento per anticipazione quando è evidente che la controparte non adempierà alla scadenza e che le conseguenze di tale inadempimento sono sufficientemente gravi per lo stesso. Lo deve tuttavia notificare il prima possibile alla controparte.

In applicazione del principio di buona fede nell’esecuzione dei contratti previsto dall’articolo 1104 del codice civile, si raccomanda di menzionare nella notifica gli elementi che giustificano il ricorso all’eccezione per rischio d’inadempimento e le conseguenze che ne derivano.