In applicazione dell’articolo 1343-5 del codice civile, il giudice può, su richiesta del debitore, concedergli dei termini di grazia. Significa che può rinviare o scaglionare il pagamento delle somme dovute dal debitore nel limite massimo di due anni.
Il giudice decide quindi che la somma dovuta è esigibile ad una data posteriore a quella inizialmente prevista o che non sarà pagabile immediatamente ma in diverse scadenze successive.
Nel caso in cui il giudice accordi diversi termini successivi, la loro somma non dovrà superare il limite di due anni.
Il giudice può subordinare la concessione dei termini di grazia all’esecuzione da parte del debitore di atti propri a facilitare o garantire il pagamento del debito.
La concessione di termini di grazia sospende le penalità, la maggiorazione degli interessi di mora e le procedure di esecuzione intraprese. Il giudice può tuttavia ordinare che le somme corrispondenti alle scadenze rinviate matureranno interesse ad un tasso ridotto almeno pari al tasso legale.
E’ vietato rinunciare in anticipo alla possibilità di chiedere al giudice la concessione di termini di grazia. Qualsiasi disposizione contraria prevista in un contratto è considerata non scritta.
Il debitore di debiti alimentari non può sollecitare dal giudice dei termini di grazia poiché si presume che il loro pagamento alla scadenza sia indipensabile al creditore.