Attenzione all’applicazione necessaria della legge francese, non prevista dalle parti
In una sentenza dell’8 luglio 2020 la Corte di cassazione conferma una sentenza della corte d’appello di Parigi del 21 giugno 2017 in merito alla qualificazione di due disposizioni del Codice di commercio relative alle pratiche restrittive di concorrenza come leggi di applicazione necessaria, cioè leggi di ordine pubblico che si applicano nonostante le parti abbiano previsto l’applicazione di una legge diversa.
Si tratta:
- dell’articolo che sanziona lo squilibrio significativo nelle relazioni commerciali (ex articolo L. 442-6 I 2° sostituito dal nuovo articolo L. 442-1, I, 2° del Codice di commercio)
- dell’articolo che prevede la nullità delle clausole contrattuali che permettono di beneficiare automaticamente delle condizioni più favorevoli consentite alle imprese concorrenti (“Estensione automatica delle condizioni più favorevoli” – ex Articolo L. 442-6 II d) sostituito dal nuovo articolo L. 442-3 b) del Codice di commercio).
Queste disposizioni legali possono essere invocate non solo dalla controparte, ma anche dal pubblico ministero, dal ministro dell’economia o dal presidente del consiglio della concorrenza (ex Articolo L442-6 III sostituito dal nuovo articolo L442-4 del Codice di commercio).
Il caso Expedia
Nel caso di specie il contenzioso riguarda le relazioni contrattuali tra le società del gruppo Expedia e gli albergatori stabiliti in Francia per l’utilizzo da parte di questi ultimi della piattaforma di prenotazione online di Expedia.
Il ministro dell’economia ha intentato un’azione al fine di sanzionare delle clausole di parità tariffaria e le cosiddette clausole “dell’ultima camera disponibile”. Le prime permettevano ad Expedia di ottenere automaticamente le migliori condizioni tariffarie e offerte promozionali, le seconde costringevano l’albergatore a riservare a Expedia l’ultima stanza disponibile.
La corte d’appello ha condannato Expedia a un’ammenda di 1 milione di euro per lo squilibrio significativo degli accordi e ha annullato alcune clausole non conformi al divieto di estensione automatica delle condizioni più favorevoli. La Corte di Cassazione ha confermato l’annullamento delle clausole, ma non ha ritenuto sussistente lo squilibrio significativo.
Principi di diritto internazionale privato
Expedia basava la sua difesa in appello sull’incompetenza delle giurisdizioni francesi e l’inapplicabilità del diritto francese. Tutti i contratti conclusi con gli albergatori prevedevano in effetti una clausola di elezione di foro in favore delle giurisdizioni inglesi e una clausola di scelta di legge in favore della legge inglese.
La Corte di cassazione, non condividendo l’argomentazione di Expedia, ha confermato la sentenza della corte d’appello sulle questioni di diritto internazionale privato.
Innanzitutto ribadisce che l’azione introdotta da un’autorità pubblica ha per obiettivo la protezione del funzionamento del mercato e della concorrenza e non della controparte lesa. Si tratta di un’azione autonoma non fondata sul contratto esistente tra le parti e, pertanto, di natura extracontrattuale.
La presenza di una clausola attributiva di giurisdizione relativa ai litigi contrattuali è irrilevante in materia extracontrattuale. In applicazione dell’articolo 5-3 del Regolamento Bruxelles I, le giurisdizioni francesi sono pertanto competenti in quanto luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto.
Allo stesso modo, la Corte di cassazione ritiene che, poiché l’azione non è fondata su un inadempimento contrattuale, il ministro dell’economia non è vincolato dalla clausola di legge applicabile che figura nel contratto. La legge francese è applicabile in base dell’articolo 4-1 del Regolamento Roma II che in materia extracontrattuale designa la legge del luogo in cui il danno si verifica (gli albergatori vittime delle pratiche di Expedia sono situati in Francia).
La Corte di cassazione aggiunge infine che il divieto di squilibrio significativo e dell’estensione automatica della condizioni più favorevoli costituisce una legge di applicazione necessaria ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento Roma I e dell’articolo 16 del regolamento Roma II:
“il regime specifico ai delitti civili […] caratterizzato dall’intervento del ministro dell’economia per la difesa dell’ordine pubblico, e gli strumenti giuridici di cui quest’ultimo dispone, in particolare la possibilità di pronunciare delle sanzioni civili, illustrano l’importanza che i poteri pubblici accordano a queste disposizioni. Si tratta quindi di leggi di applicazione necessaria che sono vincolanti per il giudice del foro, anche se la legge applicabile è una legge estera”.
La qualifica di legge di applicazione necessaria non era indispensabile, la competenza delle giurisdizioni francesi e l’applicazione della legge francese erano già stabilite dai regolamenti europei sopra citati.
La Corte di Cassazione sembra voler mettere in guardia le parti che nei contratti internazionali di diritto privato tendono a sottrarsi all’applicazione della legge francese.