Termini di pagamento e interessi moratori

In diritto francese, il termine di pagamento tra commercianti è in generale di 30 giorni dalla ricezione della merce o dall’esecuzione della prestazione.

Questo termine può essere prolungato di comune accordo tra le parti ma non può superare i 60 giorni a partire dalla data di fatturazione.

La fattura deve essere emessa entro e non oltre la data di consegna della merce o di realizzazione della prestazione. In assenza di fattura, l’acquirente è tenuto a reclamarla.

In deroga, può essere previsto un termine più lungo fino a 45 giorni dalla fine del mese della data di emissione della fattura, a condizione che sia espressamente stipulato per contratto tra le parti e non costituisca un abuso manifesto nei confronti del creditore.

Dei termini di pagamento specifici si applicano ad alcuni prodotti o servizi, ad esempio prodotti alimentari, bibite e trasporto.

In alcuni settori di attività, è possibile negoziare accordi professionali di categoria per fissare specifici termini di pagamento. Tali accordi esistono ad esempio per il commercio delle attrezzature agricole, degli articoli sportivi e dei giocattoli, l’industria della pelle e l’orologeria-gioielleria-oreficeria.

Dei termini di pagamento ridotti possono essere concordati, ad esempio il pagamento in contanti.

Il termine di pagamento deve figurare sulla fattura e nelle condizioni generali di vendita (CGV) che devono inoltre prevedere le condizioni di applicazione e il tasso d’interesse di mora.

In assenza di previsioni contrarie delle parti, tale tasso è pari al tasso d’interesse applicato dalla Banca centrale europea alla sua ultima operazione di rifinanziamento più 10 punti percentuali. Le parti non possono concordare un tasso inferiore a tre volte il tasso d’interesse legale.

Gli interessi di mora decorrono automaticamente alla scadenza della fattura; l’invio di una lettera raccomandata non è necessario per farli decorrere.

Per qualsiasi ritardo di pagamento, un’indennità fissa di 40 euro per fattura è dovuta al creditore. Questo importo si aggiunge agli interessi di mora oltre ad eventuali ulteriori spese di recupero credito purché siano debitamente documentate.

Il non rispetto dei termini di pagamento e l’assenza di riferimento alle penalità di mora nelle CGV sono sanzionate con un’ammenda amministrativa fino a 2 milioni di euro per le persone giuridiche. L’importo dell’ammenda è raddoppiato in caso di ripetuta inosservanza entro due anni dalla data in cui la prima decisione di sanzione è diventata definitiva. La sanzione è inoltre oggetto di pubblicità.

Si vedano gli articoli L441-10 e seguenti del codice di commercio.