Divieto di squilibrio significativo

L’articolo L442-1-I,2° del codice di commercio francese vieta la sottomissione o il tentativo di sottomissione della controparte a degli obblighi che creano uno squilibrio significativo nei diritti e negli obblighi delle parti.

Lo squilibrio significativo è verificabile in tutte le fasi del rapporto commerciale (negoziazione, conclusione ed esecuzione del contratto) ed in qualsiasi settore di attività (produzione, distribuzione o servizi).

La sottomissione o il tentativo di sottomissione deve risultare da un’assenza, debitamente dimostrata, di una negoziazione effettiva tra le parti; ad esempio, in caso di rifiuto sistematico della controparte di considerare le richieste o le proposte di modifica.

Pertanto, l’esistenza di clausole che si ritrovano identiche nei vari contratti con uno stesso operatore o l’eventuale rapporto di forza sproporzionato tra distributori e fornitori non sono sufficienti per dimostrare l’assenza di negoziazione effettiva tra le parti.

Non esiste una lista di clausole ritenute significativamente squilibrate. Spetta quindi ai giudici stabilire di volta in volta la sussistenza o meno di uno squilibrio significativo nei diritti e negli obblighi delle parti.

Procedono ad un’analisi clausola per clausola e ad un’analisi complessiva dei diritti e degli obblighi delle parti. Ad esempio, l’assenza di reciprocità costituisce un indizio di squilibrio. Al contrario se una facoltà è riconosciuta ad entrambe le parti lo squilibrio sarà escluso. Una clausola unilaterale di revisione del prezzo o una clausola penale unilaterale possono generare uno squilibrio significativo. Tuttavia, lo squilibrio determinato da una clausola contrattuale può essere compensato da altre clausole, così come il cumulo di varie clausole individualmente non squilibrate può determinare uno squilibrio significativo.

Il riferimento nel testo di legge al “tentativo di ottenere” permette di sanzionare una clausola presente nel contratto nonostante non sia stata effettivamente applicata.

Lo squilibrio significativo è sanzionato con un risarcimento dei danni. È inoltre possibile agire in giudizio, innanzi a giurisdizioni specializzate, per ottenere la cessazione della pratica e/o la nullità delle clausole con restituzione dell’eventuale indebito.

Il Ministro dell’Economia o il Pubblico Ministero possono chiedere il pagamento di un’ammenda amministrativa fino al 5% del fatturato realizzato in Francia o fino a 5 000 000 euro. Il dispositivo mira a preservare l’equilibro contrattuale tra la grande distribuzione francese e i fornitori.