Società commerciali: dichiarazione del titolare effettivo

Al fine di prevenire e contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, ogni Stato dell’Unione Europea ha istituito un registro centrale in cui vengono identificati i titolari effettivi delle persone giuridiche, in particolare delle società commerciali.

I titolari effettivi sono la o le persone fisiche che in ultima istanza controllano, direttamente o indirettamente, la società o per conto delle quali viene compiuta un’operazione o posta in essere un’attività.

I titolari effettivi devono essere dichiarati entro 15 giorni dalla costituzione della società e tale dichiarazione deve essere rinnovata a ogni evento che comporti una modifica.

I titolari effettivi sono determinati secondo le regole stabilite dalla legge del luogo di registrazione della sede legale e di ogni sede all’estero.

Nel diritto francese, i principali criteri alternativi per identificare i titolari effettivi in diritto francese sono i seguenti.

1. Proprietà di oltre il 25% del capitale o dei diritti di voto della società

  • Proprietà diretta

Quando un socio detiene oltre il 25% del capitale sociale o dei diritti di voto della società è considerato quale beneficiario effettivo della società.

  • Proprietà indiretta

Per determinare la proprietà indiretta all’interno di una catena di controllo:

Si moltiplicano i tassi di partecipazione e poi si sommano per ottenere il livello di proprietà indiretta totale.

Esempi

La Sig.ra X è titolare effettivo della Società D perché ne detiene indirettamente il 37% (30% x 100% x 30% = 9% tramite le Società A e B, e 40% x 70% = 28% tramite la Società C).

Qualsiasi partecipazione al capitale superiore al 25% detenuta da una società controllata è considerata detenuta indirettamente dalla società controllante e la persona fisica al vertice della catena sarà considerata come titolare effettivo della società che si trova alla fine della catena.

Nell’esempio seguente, la Sig.ra X è il titolare effettivo della Società C.

2. Esercizio del potere di controllo sulla società

Ai fini dell’identificazione del titolare effettivo, si considera (art. L233-3-I 3° et 4° c.com.) che una persona eserciti un controllo, quando:

  1. determina di fatto, grazie ai diritti di voto di cui dispone, le decisioni nelle assemblee ordinarie di tale società;
  2. in qualità di socio, ha il potere di nominare o revocare la maggioranza dei membri degli organi di direzione e amministrazione.

3. Gruppo di persone fisiche

I criteri 1 e 2 sopra menzionati possono verificarsi in capo ad una persona fisica oppure in capo ad un gruppo di persone fisiche vincolate da un patto parasociale, da un’azione concordata (espressa o tacita) o da legami familiari.

I membri di questi gruppi sono dichiarati titolari effettivi non appena adottano congiuntamente una politica comune nei confronti della società. Non lo sarebbero se ci fossero disaccordi sulla politica societaria tra i membri di un gruppo
familiare.

4. Rappresentanti legali della società

Nel caso in cui un titolare effettivo non possa essere identificato utilizzando i criteri sopra descritti, la persona fisica o le persone fisiche che occupano direttamente o indirettamente la funzione di rappresentante legale della società saranno dichiarate titolari effettivi.

Sanzione

Il mancato deposito della dichiarazione del titolare effettivo o il deposito di una dichiarazione inesatta o incompleta è sanzionabile fino a sei mesi di reclusione e con una multa di 7.500 euro, oltre ad alcune sanzioni aggiuntive, come il divieto di gestione.

Accesso al registro

E’ possibile consultare il registro dei titolari effettivi con dei diritti di accesso all’informazione più o meno estesi in funzione della qualità del richiedente. Ad esempio, il pubblico può conoscere il nome dei titolari effettivi, l’autorità giudiziaria può invece conoscere le percentuali e le catene di partecipazione.

Link utili

Direttiva antiriciclaggio n. 2015/849 del 20 maggio 2015

Articoli L561-2-2 c. mon. et fin e seguenti