L’agente commerciale è il mandatario che, a titolo di professione indipendente, si occupa in modo continuativo di negoziare ed eventualmente concludere contratti di vendita, in nome e per conto di produttori o commercianti.
L’attività dell’agente commerciale è regolata dalla direttiva europea 86/653/CEE del 18 dicembre 1986 e dagli articoli L134-1 e seguenti del codice di commercio francese.
L’agente commerciale può essere una persona fisica o giuridica; agisce a titolo di professionista indipendente e deve essere iscritto al registro degli agenti commerciali. Paga le tasse e versa i contributi sociali afferenti la sua attività professionale. Non c’è un equivalente di Enasarco in Francia.
Missione e durata
L’agente tratta con i clienti in nome e per conto del suo preponente. Ciò differisce dal commissionario che agisce in nome proprio per conto del preponente.
L’agente cerca e visita i clienti per presentare i prodotti, negozia le condizioni, prende gli ordini ed eventualmente conclude i contratti di vendita in nome e per conto del preponente.
La relazione dell’agente con i suoi mandanti è una relazione continuativa. In questo senso, si differenzia dal procacciatore d’affari che interviene occasionalmente.
Nell’esecuzione del contratto, l’agente rispetta le istruzioni del preponente, ma organizza le sue attività in modo indipendente. L’agente commerciale si distingue pertanto dal dipendente o dal “Voiturier Représentant Placier” (VRP) che sono soggetti all’autorità gerarchica del datore di lavoro. Il VPR è una figura a metà strada tra il dipendente e l’agente commerciale.
Il contratto di agente commerciale può essere concluso per un tempo determinato o indeterminato. È possibile prevedere un periodo di prova, ma se il contratto viene risolto durante tale periodo, l’agente ha diritto all’indennità di fine rapporto.
Prodotti, territorio, clienti
Il contratto deve specificare l’oggetto dell’incarico dell’agente identificando i prodotti interessati, la zona geografica (ad esempio, la Francia continentale o alcune regioni o dipartimenti) e il tipo di clientela affidata all’agente (ad esempio, rivenditori al dettaglio, grande distribuzione, Horeca). Il preponente può anche riservarsi espressamente alcuni clienti (ad esempio i clienti storici).
Se il contratto prevede l’esclusività territoriale a favore dell’agente, il preponente deve astenersi dal far visitare la zona esclusa ai suoi dipendenti o ad altri agenti.
Dovere di lealtà e informazione
L’agente e il preponente hanno un dovere reciproco di lealtà e informazione. L’agente deve svolgere il suo incarico da “buon professionista” e rendere conto al preponente delle sue attività secondo le clausole contrattuali.
L’agente, essendo l’interfaccia tra il preponente e il cliente, spesso gestisce anche le fatture non pagate, cerca di risolvere le controversie emergenti, modera le relazioni e informa il committente sullo stato del mercato.
Provvigioni
La provvigione dovuta all’agente è costituita generalmente da una percentuale sulle vendite del preponente concluse grazie al suo intervento o, qualora le vendite siano state concluse senza il suo intervento, con clienti appartenenti alla zona geografica a lui affidata.
Il tasso della provvigione può essere modulato, ad esempio, secondo il volume delle vendite, gli sconti applicati e i prodotti.
La provvigione è acquisita non appena il preponente abbia eseguito la prestazione, o dovrebbe averla eseguita, e non appena il terzo acquirente abbia pagato il prezzo. La provvigione è inoltre acquisita al più tardi quando il terzo avrebbe dovuto pagare il prezzo se il preponente avesse adempiuto alle proprie obbligazioni.
La provvigione deve essere pagata all’agente entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel quale è stata acquisita. Entro lo stesso termine, il preponente deve fornire all’agente commerciale un riepilogo delle provvigioni dovute, menzionando tutti gli elementi in base ai quali è stato calcolato l’importo della provvigione.
L’agente perde il diritto alla provvigione se si stabilisce che il contratto tra il terzo acquirente e il preponente non sarà eseguito, ad esempio se viene accertato che l’acquirente non pagherà il prezzo.
È possibile prevedere nell’interesse del preponente una “clausola di buon fine” secondo la quale la provvigione viene calcolata solo sugli ordini accettati, consegnati, onorati e dopo la riscossione del prezzo da parte del preponente, a condizione che venga specificato che la provvigione sarà comunque dovuta sugli ordini che non vengono consegnati o riscossi per colpa del preponente.
L’agente può pretendere provvigioni anche sugli ordini trasmessi al preponente prima della fine del contratto, così come sulle vendite concluse entro un tempo ragionevole dopo la fine del contratto.
Preavviso di cessazione
Tranne in caso di colpa grave o di forza maggiore, per mettere fine al contratto di un agente commerciale a tempo indeterminato, si deve osservare un termine di preavviso scritto di un mese per il primo anno contrattuale, due mesi per il secondo anno, tre mesi per il terzo e gli anni successivi. In assenza di accordi contrari, la fine del termine di preavviso coincide con la fine del mese civile.
Indennità di cessazione
In caso di cessazione del rapporto con il preponente, che il contratto sia a tempo determinato o indeterminato, l’agente commerciale ha diritto al pagamento di un’indennità per riparare il danno causatogli dalla cessazione dei suoi rapporti con il preponente. L’indennità deve compensare la perdita delle sue provvigioni e, se del caso, la perdita di remunerazione per le sue attività accessorie (ad esempio, l’attività di deposito) a seguito della risoluzione del contratto dell’agente.
Il legislatore francese non ha definito le modalità di calcolo dell’indennità, a differenza dei contratti collettivi italiani e del legislatore italiano.
Il calcolo dell’indennità spetta ai giudici del tribunale di prima o seconda istanza. È spesso calcolata in riferimento alle provvigioni lorde percepite dall’agente negli ultimi anni. Di solito è pari a due anni di provvigione, o anche a tre, a seconda delle circostanze.
L’indennità di fine rapporto è dovuta anche in caso di risoluzione per malattia o età avanzata dell’agente e ai suoi eredi alla morte dell’agente.
Il mancato pagamento delle provvigioni alle date stabilite è un caso di cessazione imputabile al preponente che dà diritto al pagamento dell’indennità di fine rapporto.
L’indennità non è dovuta all’agente se la risoluzione è causata da sua colpa grave, in caso di risoluzione su iniziativa o pensionamento dell’agente e quando l’agente trasferisce a un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto di agenzia.
Oltre all’indennità di cessazione, il risarcimento dei danni e interessi può essere riconosciuto all’agente commerciale quando le circostanze della cessazione rivelano un comportamento illecito da parte del preponente.
Adeguamenti dell’indennità di cessazione
Qualsiasi rinuncia anticipata o tentativo di modifica dell’indennità di cessazione a svantaggio dell’agente è considerata non scritta.
Colpa grave dell’agente
La colpa grave dell’agente che può privarlo della sua indennità di fine rapporto è una nozione di ordine pubblico soggetta all’apprezzamento discrezionale dei giudici in caso di controversia. Le parti non possono quindi definirla convenzionalmente.
La Corte di Cassazione ha definito la colpa grave come quella che danneggia lo scopo comune delle parti al contratto di agenzia e l’impossibilità di mantenere la relazione contrattuale.
Clausola di non concorrenza post-contrattuale
La clausola di non concorrenza post-contrattuale deve essere scritta, riguardare uno specifico settore geografico, il tipo di clientela e il tipo di prodotti affidati all’agente in base al contratto e soddisfare il principio di proporzionalità. Non può superare i due anni dalla data della cessione del contratto e non deve essere remunerata.