Il contratto di distribuzione è un contratto quadro che organizza le relazioni future tra fornitore e distributore. E’ esclusivo quando il fornitore si impegna a vendere i prodotti a un unico distributore in uno specifico territorio, in cambio della loro promozione e rivendita in questo stesso territorio ed eventualmente a una specifica categoria di clienti.
A differenza del contratto di agente commerciale, il contratto di distribuzione non è governato da un corpo omogeneo di regole.
Presentiamo di seguito i principali obblighi rispettivi delle parti alla luce del diritto civile francese.
Esclusività territoriale
Il fornitore si impegna a non rifornire nessun altro distributore o cliente nel territorio specificato (ad esempio, Francia metropolitana, Dom Tom o alcuni dipartimenti francesi) e a garantire che gli altri suoi distributori rispettino l’esclusività territoriale concessa.
In cambio, il distributore si impegna a promuovere attivamente la rivendita dei prodotti nel suo territorio e a non sollecitare attivamente le vendite al di fuori di esso. Il distributore rimane libero di accettare ordini non sollecitati dal di fuori del suo territorio.
In deroga, il fornitore può prevedere una clausola di “clienti riservati” ai quali il distributore non può vendere i prodotti; solo il fornitore è autorizzato a farlo.
Il contratto può inoltre affidare al distributore una specifica categoria di clienti ad esclusione delle altre (ad esempio, rivenditori al dettaglio o grossisti).
Le clausole che identificano il territorio, i prodotti e i clienti devono quindi essere redatte con attenzione.
Durata del contratto
Il contratto di distribuzione è spesso sottoscritto per una durata determinata. Ciò permette al distributore di fare gli investimenti necessari per promuovere attivamente la vendita dei prodotti nel suo territorio e di beneficiare prima della fine del contratto di un ritorno sull’investimento.
Spesso c’è una clausola che prevede il rinnovo automatico del contratto alla sua scadenza per la stessa durata, una durata ridotta o una durata indefinita, salvo disdetta scritta entro un determinato periodo.
Condizioni generali di vendita
Il contratto di distribuzione si riferisce di solito alle Condizioni Generali di Vendita (CGV) del fornitore per regolare i contratti di vendita da concludere nell’ambito dell’accordo quadro.
Tuttavia, è preferibile richiamare nel contratto di distribuzione alcune stipulazioni essenziali delle CGV o quelle che derogano alle CGV, in particolare quelle relative ai tempi e alle modalità di pagamento del prezzo, alle penalità di ritardo, alle garanzie di pagamento, alle spese di trasporto, al trasferimento del rischio e della proprietà (spesso con il riferimento all’ultima edizione degli Incoterms pubblicata dalla Camera di Commercio Internazionale) e alla clausola di riserva di proprietà.
Prezzi
I prezzi dei prodotti non devono necessariamente essere determinati nell’accordo quadro. Il contratto di distribuzione si riferisce al listino prezzi in vigore il giorno dell’ordine, il quale deve essere stato previamente notificato al distributore.
Il listino prezzi viene redatto unilateralmente dal fornitore. In caso di controversia, il fornitore deve giustificarne gli importi. In caso di abuso nella fissazione del prezzo, il distributore può rivolgersi al giudice per ottenere la risoluzione del contratto a spese del fornitore o il risarcimento del danno subito (articolo 1164 del codice civile).
Impegno di acquisto o obiettivi di vendita
In cambio dell’esclusività territoriale concessa, il distributore può impegnarsi ad acquistare una quantità minima di prodotti dal fornitore in un determinato periodo, spesso annuale, o a tenere un livello minimo di stock di prodotti per soddisfare i clienti.
Tali clausole, insieme ad una clausola risolutiva espressa, sono valide a condizione che il risultato da raggiungere non sia stato fissato soggettivamente, discrezionalmente o imposto dal fornitore. Il risultato da raggiungere deve inoltre essere fattibile, il che implica in particolare che non sia sproporzionato rispetto al territorio concesso, alla situazione economica o ai risultati degli anni precedenti.
Promozione delle vendite
Il distributore è in linea di principio libero di organizzare la rivendita dei prodotti. Tuttavia, il contratto può specificare i mezzi che il distributore dovrà usare per promuoverne la rivendita (team di vendita, agenti, impiegati, ecc.), la sua partecipazione a eventuali fiere o esposizioni e qualsiasi attività di comunicazione o pubblicità.
Per controllare l’immagine del suo marchio e preservarne l’uniformità, il fornitore può proibire al distributore di creare qualsiasi materiale promozionale relativo ai prodotti e ai loro marchi. In questo caso, il fornitore deve mettere a disposizione il materiale promozionale necessario.
Prezzo di rivendita
Al fornitore è proibito imporre prezzi minimi di rivendita o un margine commerciale minimo al distributore.
Consegna dei prodotti
Il fornitore deve consegnare i prodotti identificati nel contratto di distribuzione nelle quantità e nei tempi concordati.
Garanzie del fornitore
In qualità di venditore, il fornitore deve garantire all’acquirente il pacifico possesso della merce venduta, la consegna di prodotti conformi e in buone condizioni (senza difetti nascosti).
Per limitare le controversie, è consigliabile stipulare nel contratto le modalità e il periodo di tempo concesso al distributore per controllare la merce al ricevimento e sollevare eventuali obiezioni sia nei confronti del fornitore che nei confronti del trasportatore.
Clausole di limitazione di responsabilità
I contratti di distribuzione spesso contengono clausole che limitano la responsabilità per la consegna tardiva. Tali clausole sono valide purché non privino della sua sostanza l’obbligazione essenziale del fornitore (articolo 1170 del codice civile). Inoltre, sono inefficaci se l’inadempienza è dovuta a grave negligenza o cattiva condotta intenzionale.
Non concorrenza durante il contratto
La clausola di non concorrenza contrattuale proibisce al distributore, per la durata del contratto, di fare concorrenza al fornitore, cioè di vendere, direttamente o indirettamente, prodotti che competono con quelli coperti dal contratto di distribuzione.
Clausola risolutiva espressa
La clausola risolutiva espressa prevede la risoluzione del contratto in caso di inadempimento degli impegni contrattuali che devono essere espressamente menzionati. In particolare, permette di risolvere il contratto senza ricorrere preventivamente al giudice e priva quest’ultimo del suo potere di valutare la gravità dell’inadempienza che porta alla risoluzione contrattuale. Il giudice potrà verificare la veridicità della presunta violazione e la buona fede nell’applicazione della clausola. Si raccomanda di diffidare il debitore ad adempiere prima di risolvere il contratto.
Preavviso di cessazione
Per opporsi al rinnovo di un contratto a tempo determinato o per porre fine a un contratto a tempo indeterminato non è sufficiente rispettare il periodo di preavviso contrattuale: si deve anche tenere conto dell’articolo L443-1-II del codice di commercio che vieta di rompere, anche parzialmente, una relazione commerciale stabile, senza rispettare un congruo preavviso scritto la cui durata è determinata tenendo contro, tra l’altro, della durata della relazione commerciale.
Nessuna indennità di cessazione
A differenza del contratto di agente commerciale, e a meno che le circostanze non siano abusive, la cessazione di un contratto di distribuzione a tempo indeterminato non deve essere giustificata e non dà luogo al pagamento di un’indennità di fine rapporto.
Conseguenze della cessazione del contratto
È consigliabile prevedere in anticipo nel contratto le conseguenze della sua cessazione e in particolare le sorti dello stock di merce del distributore.
Legge applicabile e tribunale competente
Per evitare eventuali discussioni future, si raccomanda di prevedere espressamente la legge applicabile al contratto e il tribunale competente in caso di controversia.