Per permettere agli amministratori di società commerciali a responsabilità limitata di tipo SARL, SAS e SA di valutare i rischi relativi alla loro attività, presentiamo una sintesi del regime a loro applicabile.
Le seguenti regole di responsabilità riguardano sia gli amministratori di diritto (amministratori unici, presidenti, amministratori delegati o membri del consiglio di amminisrazione) che gli amministratori di fatto, cioè le persone che, senza essere state nominate in una posizione di direzione, esercitano indipendentemente, direttamente o tramite un intermediario, l’attività di gestione della società, sotto la copertura e al posto del rappresentante legale.
Conviene distinguere la responsabilità civile nei confronti della società, dei soci e dei terzi, oltre che in caso di apertura di una procedura concorsuale o di liquidazione giudiziaria. Gli amministratori possono anche incorrere in una responsabilità penale.
Responsabilità civile
Nei confronti della società e dei soci
La responsabilità civile degli amministratori non è disciplinata in un testo unico, ma è trattata in diversi testi di legge in relazione alle diverse forme societarie (in particolare, articoli L. 223-22 e seguenti per le SARL, articoli L. 225-249 e seguenti per le SA, articoli L227-7 e seguenti per la SAS). È tuttavia possibile identificare i seguenti principi generali.
La responsabilità civile degli amministratori sussiste se si dimostra che:
- l’amministratore ha commesso un fatto illecito
- si è verificato un danno
- esiste un nesso causale diretto e certo tra il fatto illecito e il danno.
L’amministratore può essere ritenuto responsabile:
- nei confronti della società, se si dimostra che la sua condotta illecita ha causato un danno alla stessa
- nei confronti dei soci, se questi ultimi dimostrano di aver subito un danno personale e distinto da quello della società. Nella prassi, quest’ipotesi è raramente ravvisata dai tribunali.
Quando il danno è causato alla società, l’azione in responsabilità può essere intrapresa da un amministratore (contro un ex amministratore) o da uno o più soci che rappresentano almeno 10% o 5% del capitale sociale per le società rispettivamente di tipo SARL o SA.
Diversi illeciti possono configurare la responsabilità degli amministratori nei confronti della società. Le principali categorie di illeciti sono:
- violazione delle disposizioni legali applicabili alla vita societaria (ad esempio, in fase di costituzione della società o di approvazione dei conti annuali)
- violazione di una disposizione dello statuto (ad esempio, se l’amministratore non ottiene la previa autorizzazione dei soci prevista nello statuto per sottoscrivere un finanziamento che supera un certo importo)
- cattiva gestione, cioè qualsiasi atto commesso contro l’interesse della società che deve essere dimostrato da chi agisce in responsabilità (da una semplice negligenza, come l’assenza di un serio controllo dell’amministrazione della società a un comportamento omissivo, per esempio nel caso in cui l’amministratore avesse dovuto richiedere un pagamento a terzi e si fosse astenuto dal farlo)
- infrazione degli obblighi fiscali o previdenziali (in caso di manovre fraudolente o di inadempimenti gravi e ripetuti in materia fiscale, l’amministratore può ad esempio essere condannato solidalmente con la società al pagamento delle tasse dovute e delle relative penali)
- infrazione alle regole di concorrenza: l’obbligo di lealtà e fedeltà che incombe all’amministratore gli proibisce di negoziare, in qualità di amministratore di un’altra società, un contratto nello stesso settore di attività.
Nei confronti di terzi
Le parti terze alla società possono intraprendere un’azione per responsabilità civile per illecito dell’amminisratore, a condizione che quest’ultimo abbia commesso l’illecito al di fuori dell’esercizio delle sue funzioni.
La giurisprudenza definisce questa nozione come una colpa di particolare gravità incompatibile con il normale esercizio delle sue funzioni indipendentemente dal fatto che l’amministratore abbia agito o meno nei limiti delle sue attribuzioni. Esempi di tali illeciti:
- messa a disposizione di un dipendente di un veicolo non assicurato
- mancata sottoscrizione dell’assicurazione della garanzia decennale per una società di costruzioni
- organizzare volontariamente l’insolvenza della società per sfuggire ai creditori, ingannandoli fraudolentemente sulla solvibilità della stessa.
Sanzioni civili e professionali
Se sussiste la responsabilità civile dell’amministratore, la sanzione è il risarcimento del danno cagionato. Nel caso di pluralità di amministratori che hanno commesso l’illecito, è prevista la loro condanna solidale e il tribunale definirà la parte contributiva di ognuno di loro per il risarcimento danni unicamente nei loro rapporti interni.
Oltre alle sanzioni pecuniarie, gli amministratori possono essere soggetti a sanzioni professionali come, ad esempio, il divieto di gestione o le misure di fallimento personale in caso di illeciti specificatamente elencati dal legislatore (articoli L653-1 e seguenti del codice di commercio).
Procedura concorsuale o liquidazione giudiziaria
Il legislatore ha previsto ulteriori casi di responsabilità degli amministratori con specifiche sanzioni in caso di apertura di una procedura concorsuale o di liquidazione giudiziaria per tutelare i creditori. In particolare, di fronte a un’azione di responsabilità per cattiva gestione avente contribuito all’insufficienza del patrimonio sociale di una società in liquidazione giudiziaria, il tribunale può condannare l’amministratore a sostenere tutta o parte dell’insufficienza patrimoniale della società.
L’obiettivo non è quello di pagare i creditori direttamente e individualmente, ma di coprire le passività della società. Le somme versate entrano quindi nel patrimonio della società e sono destinate ad essere ripartite tra tutti i creditori.
Il tribunale può inoltre prevedere misure cautelari sui beni personali del dirigente. L’azione in responsabilità può essere intrapresa dal pubblico ministero, dal liquidatore o, in alcune circostanze, dalla maggioranza dei creditori nominati controllori.
Prescrizione civile
Che sia intentata dalla società, dai soci o da un terzo, l’azione di responsabilità civile contro l’amministratore di una società commerciale si prescrive dopo 3 anni dal momento in cui l’evento dannoso si è verificato o, se è stato dissimulato, dal momento in cui è stato rivelato.
In caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziaria, le specifiche azioni in responsabilità si prescrivono dopo 3 anni dall’apertura della procedura.
Dirigente persona giuridica
Una persona giuridica può essere nominata presidente o direttore generale di una società di tipo SA o SAS.
La persona giuridica presidente o direttore generale di una SA deve nominare un rappresentante permanente, cioè una persona fisica incaricata di rappresentare la persona giuridica nelle sue funzioni di dirigente della SA e di agire in suo nome. In molti casi, è il rappresentante legale della persona giuridica o uno dei suoi dirigenti (articolo L225-20 del codice di commercio).
Il rappresentante permanente incorre le stesse responsabilità della persona giuridica dirigente.
L’obbligo di nominare un rappresentante permanente non è previsto nella SAS. Tuttavia, il legislatore prevede che il rappresentante legale della persona giuridica dirigente della SAS sia soggetto alle stesse condizioni e doveri e incorra le stesse responsabilità civili e penali come se fosse personalmente presidente o direttore generale della società SAS (articolo L227-7 del codice di commercio).
Responsabilità penale
L’amministratore è responsabile penalmente in caso di violazione di un testo di legge penale da parte della società che dirige e rappresenta, anche se non ha partecipato personalmente all’infrazione e anche in assenza di danno.
Esistono testi penali generali relativi, ad esempio, al diritto del lavoro, fiscale, doganale, societario, a tutela dell’ambiente o sugli abusi dei beni della società, e testi specifici che riguardano l’attività della società, quali il trasporto di merci, l’industria alimentare, il settore edile, ecc.
L’amministratore può cercare di esonerarsi della sua responsabilità penale:
- dimostrando che non poteva in alcun modo influenzare il comportamento della persona che nell’azienda ha commesso effettivamente l’infrazione
- e, nelle aziende di grandi dimensioni, delegando in modo chiaro e trasparente alcuni dei suoi poteri a un dipendente con la competenza, l’autorità e i mezzi necessari per fare rispettare la regolamentazione applicabile.
Il pubblico ministero può far valere la responsabilità penale del dirigente.
Le vittime possono costituirsi parte civile nel giudizio penale e chiedere la condanna del dirigente a risarcire i loro danni.
Le infrazioni penali commesse dagli organi di direzione o da persona con un’apposita delega di potere possono inoltre giustificare la condanna penale della società che dirigono (articolo 121-2 del codice penale).
La maggior parte delle infrazioni penali è sanzionata con pene di reclusione e/o multe.
Per le persone giuridiche, le sanzioni pecuniarie sono 5 volte superiori a quelle previste per le persone fisiche (articolo L138-8 del codice penale). Sono inoltre previste la possibile dissoluzione della società, la proibizione di quotazione in borsa o di esercitare alcune attività.
Salvo casi specifici (ad esempio infrazione sulla stampa), la prescrizione dell’azione penale è di 10 anni per i crimini, di 6 anni per i delitti e di 1 anno per le contravvenzioni.