Responsabilità Estesa del Produttore di rifiuti

La Responsabilità Estesa del Produttore di rifiuti (REP), introdotta dalla politica ambientale europea, viene attuata in Francia dal 1992 (articoli L. 541-10 e seguenti del Codice dell’ambiente).

Questo regime si basa sul principio europeo «chi inquina paga»: le società che immettono determinati prodotti sul mercato francese sono responsabili del loro intero ciclo di vita, dalla progettazione allo smaltimento – riciclo.

Il regime non si applica solo ai produttori: l’articolo L. 541-10 del Codice dell’ambiente si riferisce in senso lato a «qualsiasi persona fisica o giuridica che sviluppi, fabbrichi, gestisca, tratti, venda o importi prodotti che generano rifiuti o elementi e materiali impiegati nella fabbricazione degli stessi».

Filiere coinvolte

La Responsabilità Estesa del Produttore di rifiuti riguarda le società di alcune filiere elencate nell’articolo L. 541-10-1 del codice dell’ambiente:

  • imballaggi domestici
  • carta
  • apparecchiature elettriche ed elettroniche
  • arredamenti
  • prodotti tessili
  • pile e accumulatori
  • prodotti chimici
  • pneumatici
  • veicoli fuori uso
  • imbarcazioni da diporto o sportive
  • dispositivi medici usurati utilizzati dai pazienti in auto-trattamento
  • medicinali per uso umano.

La legge AGEC del 10 febbraio 2020 ha integrato l’elenco con nuove filiere ed esteso quelle esistenti con effetto differito dal 2022 al 2025.

Le nuove filiere create dalla legge AGEC, non tutte ad oggi operative, sono le seguenti:

  • imballaggi professionali
  • prodotti o materiali da costruzione del settore edilizio
  • giocattoli
  • articoli sport e tempo libero
  • fai date e giardinaggio
  • oli minerali o sintetici
  • prodotti del tabacco
  • gomma da masticare
  • tessili sanitari monouso
  • attrezzi da pesca contenenti plastica
  • dispositivi medici.

Due soluzioni

Le imprese soggette al REP sono tenute a predisporre e attuare soluzioni adeguate di raccolta, riutilizzo o riciclaggio dei loro prodotti. Possono scegliere tra due opzioni:

  • predisporre sistemi individuali di raccolta e trattamento dei rifiuti derivanti dai loro prodotti;
  • aderire a organizzazioni collettive senza scopo di lucro denominate «eco-organismi», riconosciute dalle pubbliche autorità. Le società in questo caso adempiono ai loro obblighi versando un contributo finanziario, il cui importo è direttamente legato al tipo di prodotto immesso sul mercato e al costo di gestione dei rifiuti al termine del loro ciclo di vita. L’eco-contributo è quindi modulato da un sistema di bonus e penalità a seconda della performance ecologica del prodotto. Le imprese trasferiscono così i loro obblighi a questi organismi che assicurano l’adempimento degli obblighi di legge.

Le società, nella pratica, preferiscono di frequente la seconda opzione, in quanto la prima è molto più vincolante.

Registrazione presso l’ADEME

Le società soggette al REP devono registrarsi presso l’Agenzia francese per l’ambiente e la gestione dell’energia (ADEME) che rilascia loro un codice identificativo univoco per ciascuna filiera REP a cui appartengono.

Quando la società si iscrive a un eco-organismo, la registrazione all’ADEME viene effettuata direttamente dallo stesso.

I gestori di marketplace devono controllare che i fornitori hanno ottenuto il codice identificativo univoco e altrimenti fare il necessario per ottenerlo.

Menzione sui documenti contrattuali

Il codice identificativo deve comparire su tutti i documenti contrattuali, come le condizioni generali di vendita e sul sito web dell’azienda.

Sanzioni

La mancata registrazione all’ADEME può essere punita, nel caso di persone giuridiche, con una sanzione amministrativa fino a 30.000 euro, a cui potrebbe aggiungersi (previo parere del Ministro dell’ambiente e dopo aver avuto modo di esprimersi entro un mese) una sanzione amministrativa fino a 7.500 euro per unità o per tonnellata di prodotto.

La mancata comunicazione dell’identificativo univoco nelle condizioni generali di vendita e nel sito web viene punita con la medesima sanzione, salvo possibile periodo di tolleranza visto la difficoltà nel menzionare l’identificativo univoco nelle condizioni generali di vendita già negoziate.

L’ADEME ha stilato un elenco esaustivo delle organizzazioni ecologiche approvate per ogni settore che si può consultare seguendo questo link