In Francia, è vietato rompere in modo unilaterale un rapporto commerciale stabile, senza inviare alla controparte un preavviso scritto di congrua durata.
In mancanza di preavviso scritto, o in caso di durata insufficiente del preavviso, l’autore della rottura deve risarcire il danno cagionato.
Il ministro dell’economica e il pubblico ministero possono inoltre agire in giudizio per fare sanzionare le imprese inadempienti con multe severe (lo fanno nei confronti della grande distribuzione e dei Gafam).
La proibizione, di natura extracontrattuale, va rispettata anche se il contratto è regolato dal diritto italiano dal momento che il danno si è verificato in Francia, o anche se il contratto prevede un preavviso di minore durata. Alcuni giudici l’hanno qualificata “legge di applicazione necessaria”.
Il contenzioso relativo alla brusca rottura delle relazioni commerciali coinvolge tutte le imprese, grandi e piccole, ed è molto diffuso in Francia. Le discussioni riguardano spesso la durata del preavviso, l’importo del risarcimento e le eventuali circostanze che giustificano la rottura totale o parziale della relazione senza preavviso.
Le imprese italiane che intrattengono rapporti commerciali con partner francesi dovrebbero valutare molto attentamente la questione della rottura o delle modifiche della relazione commerciale, in particolare in questo periodo di crisi.
Relazione commerciale stabile
Sono soggette alla proibizione della brusca rottura qualsiasi relazione economica che verte su attività di produzione, di distribuzione o prestazione di servizi, ad eccezione delle attività civile o regolamentate come ad esempio l’attività di commercialista, o di agenzia commerciale.
Per determinare il carattere stabile di una relazione commerciale, si deve verificare l’esistenza di un flusso d’affari sufficientemente prolungato, significativo e stabile, tale da fare credere che la relazione fosse destinata a continuare.
In funzione della combinazione di tali parametri e delle circostanze, una relazione commerciale di 6 mesi può, ad esempio, essere considerata o no stabile.
Tutte le relazioni precontrattuali, contrattuali o anche post contrattuali sono soggette, dal momento che sono stabili, al divieto di rottura brusca.
La proibizione non si applica quando la relazione è precaria o quando è il risultato di regolari bandi di gara.
Rottura o modifiche del rapporto commerciale
Il divieto della brusca rottura non riguarda solo la chiusura totale del rapporto, ma anche il caso di modifiche alla relazione commerciale.
L’assenza di ordini, la diminuzione del fatturato, il cambio delle condizioni di sconto, la perdita di esclusiva, il ritiro di alcuni prodotti possono essere qualificate come rottura o modifiche della relazione commerciale per le quali è necessario rispettare un congruo preavviso scritto.
Congruo preavviso
La legge non definisce precisamente le modalità per determinare la durata del congruo preavviso. Invita a tenere conto di vari criteri, tra i quali:
- l’anzianità della relazione
- gli usi commerciali e gli eventuali accordi di settore
- la dipendenza economica (calcolata in base alla quota di fatturato realizzata dalla parte che subisce la rottura)
- la difficoltà a reperire un altro partner analogo
- la reputazione del prodotto, la sua difficile sostituibilità
- le caratteristiche e la stagionalità del mercato
- gli ostacoli alla riconversione, in termini di tempi e costi di avvio di una nuova relazione
- l’importo degli investimenti effettuati che non sono ancora stati ammortizzati e non possono essere convertiti.
Il preavviso sufficiente è spesso quello che consente la riconversione di controparte o che consente a controparte di trovare un nuovo partner.
Il legislatore non impone più di raddoppiare la durata del preavviso quando la relazione riguarda la fornitura di prodotti a marchio distributore.
A mero titolo esemplificativo, la tendenza dei giudici nel determinare la durata del congruo preavviso è di circa 1 mese di preavviso per ogni anno di anzianità e sembra negli ultimi tempi ridursi a circa 0,8 mese per ogni anno di anzianità.
In caso di disaccordo tra le parti sulla durata del preavviso, il legislatore prevede che l’autore della rottura non possa essere sanzionato se ha dato un preavviso di 18 mesi.
Risarcimento danni: mancato guadagno
In caso di mancato preavviso scritto o di preavviso insufficiente, la controparte può ottenere il risarcimento del danno cagionato dall’imprevedibilità della rottura.
Il danno è pari al fatturato, che sarebbe stato realizzato se il congruo preavviso scritto fosse stato rispettato, dopo la deduzione delle spese che non sono state sostenute a causa della rottura della relazione commerciale.
Nel caso la vittima abbia realizzato investimenti in pura perdita o debba ristrutturare l’azienda a causa della rottura non prevista della relazione (dimissioni dipendenti, procedura collettiva, etc.), l’importo del risarcimento danni va integrato con i rispettivi costi aggiuntivi ed eventuali risparmi.
Se è il caso, la vittima può pretendere anche a un risarcimento per eventuali danni all’immagine o per cessazione offensiva della relazione.
Se il mancato preavviso o il preavviso insufficiente ha cagionato un danno a terzi, come ad esempio un subappaltatore, anche questi sono autorizzati a invocare la rottura brusca per ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Giudizio
Per ottenere un risarcimento in giudizio, la vittima deve adire il tribunale specializzato competente.
Eccezioni
Il legislatore prevede che il preavviso scritto non sia dovuto in caso di inadempimento sufficientemente grave della controparte, o in caso di forza maggiore.
Inoltre, la giurisprudenza non sanziona il mancato preavviso quando la cessazione o la modificazione del rapporto è il risultato della congiuntura economica che esclude una volontà di rompere la relazione, ad esempio in caso di diminuzione di attività o degli ordini subita dal partner.
Crisi economica
Le eccezioni alla proibizione della brusca rottura della stabile relazione non si applicano allo stesso modo all’eventuale rapporto contrattuale sottostante alla relazione commerciale.
Con l’attuale congiuntura di crisi economica, le aziende potrebbero non essere sanzionabili per il calo di ordini che subiscono e fanno subire al loro partner in base al testo di legge, ma esserlo in base al contratto che impone loro un obiettivo minimo annuale di ordini. Tali situazioni vanno gestite attentamente con l’assistenza di un legale.
Testo di legge
Il testo di legge che vieta di rompere una relazione commerciale senza rispettare un preavviso scritto di congrua durata è l’articolo L442-1- II del codice di commercio francese:
« II. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »