Accettazione dell’opera e garanzie del costruttore in Francia

L’accettazione dell’opera (in francese “réception”) è il momento in cui il costrutottore, dopo aver completato il suo lavoro, consegna l’opera realizzata al committente che ne prende possesso. Dalla consegna dell’opera decorrono vari obblighi a capo del committente e del costruttore che analizziamo di seguito.

Definizione dell’accettazione dell’opera

L’accettazione dell’opera è definita – ai sensi dell’articolo 1792-6 primo comma del Codice civile francese – come l’atto con il quale il committente dichiara di accettare l’opera con o senza riserve. Interviene su richiesta della parte più diligente, sia in via amichevole, sia giudizialmente. Essa è in ogni caso pronunciata nel contraddittorio tra le parti. 

L’accettazione dell’opera è un atto unilaterale in quanto spetta solo al committente decidere se accettare o meno l’opera, ma viene pronunciato in contraddittorio, cioè in presenza del costruttore che deve essere adeguatamente convocato (di solito tramite raccomandata con ricevuta di ritorno).

L’accettazione dell’opera può essere espressa, tacita o giudiziale.

  • Quando è espressa, viene formalizzata con la firma di un verbale di accettazione, datato e accompagnato, se del caso, dall’elenco delle riserve da eliminare.
  • L’accettazione dell’opera può anche essere tacita e si deduce da una serie di elementi come il pagamento del prezzo, la presa di possesso, l’assenza di riserve, ecc.
  • L’accettazione giudiziale dell’opera è pronunciata dal giudice adito su richiesta di una delle parti, sulla base degli elementi da essa forniti.

L’accettazione dell’opera interviene su richiesta della parte più diligente, spesso il costruttore, il quale ha interesse a richiederla per i seguenti motivi:

  • Porre fine al periodo di esecuzione dei lavori
  • Trasferire al committente la custodia dell’opera e i rischi ad essa connessi
  • Rendere esigibile il saldo dei lavori
  • Fare decorrere il termine per la restituzione della ritenuta del 5%, o per lo svincolo della cauzione che la sostituisce
  • Fare decorrere il termine delle garanzie legali e delle rispettive assicurazioni.

Decorrenza delle garanzie legali

L’accettazione dell’opera indica il momento di decorrenza delle garanzie legali a cui i costruttori sono tenuti nei confronti del committente, in particolare:

  • la garanzia di perfetto completamento (“parfait achèvement”) della durata di un anno (articolo 1792-6 comma 2 del codice civile francese)
  • la garanzia di buon funzionamento di una durata biennale, ma che può essere prorogata con accordo delle parti (articolo 1792-3 del codice civile francese)
  • la garanzia decennale (articolo 1792-4-1 del codice civile francese).

La garanzia di perfetto completamento ha come obiettivo la ripresa (i) delle riserve menzionate nel verbale di accettazione dell’opera e (ii) di tutti i vizi denunciati dal committente durante l’anno successivo all’accettazione dell’opera, indipendentemente dalla loro natura e gravità. Essa rientra nella responsabilità contrattuale del costruttore che deve in qualche modo garantire una sorta di «servizio post-vendita» della sua opera. È dovuta solo dal costruttore e non dall’architetto o dagli studi di progettazione.

La garanzia di buon funzionamento garantisce gli elementi e le attrezzature che non sono incorporati nell’opera e che non sono indissolubilmente legati alla viabilità, alle fondamenta, alla struttura, alle opere di copertura come, ad esempio, gli impianti di riscaldamento o di ventilazione, le porte e le finestre.

La garanzia decennale copre la riparazione dei danni (i) che compromettono la solidità dell’opera o, (ii) che compromettono uno degli elementi costitutivi, o una delle attrezzature (“éléments d’équipement”) dell’opera e che la rendono inidonea alla sua funzione o, infine, (iii) che compromettono la solidità delle attrezzature che sono unite in maniera inscindibile con le opere di viabilità, di fondazione, di copertura.

In assenza di accettazione dell’opera, queste garanzie non possono essere fatte valere.

Obbligo di assicurazione della garanzia decennale

Solo la garanzia decennale dev’essere coperta da un’assicurazione legale obbligatoria disciplinata dalle disposizioni del codice delle assicurazioni francese. Nella pratica, tuttavia, le assicurazioni decennali includono molto spesso una sezione «garanzia biennale», di modo che il costruttore rimanga debitore a titolo personale soltanto della garanzia di perfetto completamento.

Concorso di responsabilità

Una volta accettata l’opera, la responsabilità del costruttore può sorgere senza dover dimostrare l’esistenza di una colpa, sulla base della presunzione di responsabilità di cui agli articoli 1792 e seguenti del codice civile francese:

  • invocando l’esistenza di un vizio di natura biennale o decennale; si tratta allora per il committente di mettere in evidenza il carattere biennale o decennale del vizio, in base ai criteri sopramenzionati, senza dover stabilire la colpa del costruttore;
  • segnalando qualsiasi vizio al costruttore al momento dell’accettazione dell’opera, o durante l’anno successivo, in esecuzione della garanzia di perfetto completamento.

La responsabilità contrattuale del costruttore, basata sui termini del contratto e la cui messa in discussione richiede la prova di una colpa, sussiste per un periodo di dieci anni dall’accettazione dell’opera per tutti i vizi che non rientrano in una delle categorie di cui sopra. Questi vizi sono chiamati «intermediari». Si tratta, ad esempio, di difetti che interessano le piastrelle o la formazione di bolle in un rivestimento di facciata.