Garanzia di pagamento dell’appaltatore

L’articolo 1799-1 del codice civile francese prevede, per il committente privato, l’obbligo di fornire una garanzia all’appaltatore per il pagamento dei lavori di costruzione.

L’obbligo legale di fornire tale garanzia di pagamento è un prezioso strumento a tutela dell’appaltatore che non sempre lo utilizza, o perché non ne conosce l’esistenza, o perché non vuole scontrarsi con il committente.

Chi è tenuto a fornire questa garanzia?

Tutti i committenti privati (società civili o commerciali, commercianti o liberi professionisti, persone fisiche o giuridiche) devono fornire la garanzia di pagamento all’appaltatore se l’importo dei lavori supera i 12.000 euro al netto d’IVA.

Non è invece dovuta negli appalti aggiudicati da enti pubblici (Stato, comuni, dipartimenti, regioni, ecc.) o negli appalti aggiudicati per alloggi ad uso locativo sovvenzionati dallo Stato, da società HLM e da società semipubbliche.

Quale tipo di garanzia?

Le modalità con cui viene rilasciata la garanzia variano a seconda che il committente si avvalga o meno di un finanziamento specifico per la realizzazione dell’opera e se il contratto d’opera sia stato stipulato per conto proprio, senza alcuna attività professionale connessa a tale contratto.

Se il committente ha sottoscritto un prestito destinato esclusivamente e interamente al finanziamento dell’opera, il committente deve dare istruzione alla banca di versare direttamente alla società appaltatrice l’importo del finanziamento secondo le rate previste per il pagamento del prezzo dell’opera.

Se il committente non utilizza un credito specifico per finanziare la costruzione dell’opera, o lo utilizza in modo parziale, il committente deve fornire all’appaltatore una fideiussione bancaria solidale.

Nel caso in cui i lavori siano finanziati ed eseguiti con fondi propri, al di fuori dall’attività professionale, la fideiussione non è dovuta.

Che si tratti del versamento del prestito sottoscritto dal committente direttamente all’appaltatore o dell’attuazione della fideiussione, il committente deve sempre dare il suo consenso al pagamento.

Quando il committente non paga o si oppone al pagamento.  

L’atto di fideiussione prevede in generale l’invio di una diffida di pagamento al committente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno e l’invio di una copia al Garante, con eventuali altri giustificativi, entro determinati termini.

In caso di mancato rispetto delle modalità previste dall’atto di fideiussione, l’appaltatore perde il beneficio della fideiussione.

Inoltre, la fideiussione può opporre all’appaltatore tutte le eccezioni inerenti al debito. Pertanto, se il committente rifiuta di pagare tutto o parte del prezzo per non conformità dei lavori, la fideiussione potrà sospendere i pagamenti.

Ricordiamo infatti che la fideiussione è una garanzia accessoria e non a prima richiesta (che permette di ottenere il pagamento senza alcun contraddittorio).

Se, per qualsiasi motivo, il committente si oppone al pagamento dell’appaltatore tramite il versamento di una quota del prestito o tramite la garanzia, l’appaltatore dovrà necessariamente adire il tribunale per dimostrare che il suo credito è certo, liquido ed esigibile nei confronti del committente.

Se la garanzia di pagamento non viene fornita, quali sono le conseguenze per il contratto d’opera?

L’appaltatore può sospendere l’esecuzione dei lavori trascorsi 15 giorni dal momento in cui la diffida a fornire la garanzia è rimasta senza riscontro.

La sospensione dei lavori, in questo caso, non autorizza il committente a risolvere il contratto o a applicare penali per il ritardo.

L’appaltatore può successivamente richiedere al giudice des référés (procedimento sommario) di ordinare al committente, a pena di indennità di mora, di fornire tale garanzia.

Quando deve essere fornita la garanzia?

Il testo non fornisce alcuna indicazione circa la data in cui la garanzia deve essere fornita.

Di conseguenza, la giurisprudenza ritiene che la garanzia possa essere richiesta sin dalla conclusione del contratto d’appalto, prima di iniziare i lavori, e che l’appaltatore può rifiutare di iniziare i lavori senza averla ottenuta.

Può essere richiesta in qualsiasi momento, anche dopo l’esecuzione dei lavori, o al termine dei lavori del cantiere, purché non siano stati pagati interamente, anche dopo la risoluzione del contratto.

Quali mezzi ha a disposizione il committente per tutelarsi?

Il testo che prescrive l’obbligo di fornire la garanzia è di ordine pubblico. Pertanto, qualsiasi deroga contrattuale è nulla. Alle parti non è consentito modificarlo, né tantomeno ignorarlo.

Di conseguenza, i committenti, consapevoli del potere di questo meccanismo, spesso chiedono all’appaltatore di fornire in cambio una garanzia di completamento dei lavori, che garantisca l’esecuzione o il completamento dei lavori nell’eventualità di una sua inadempienza.

Tuttavia, si tratta solo di una soluzione di ripiego, in quanto l’appaltatore non è obbligato a soddisfare la richiesta del committente, mentre quest’ultimo può essere obbligato a rispettare l’obbligo di fornire la garanzia di pagamento in qualsiasi momento.

Conclusione

Raccomandiamo alle imprese italiane che forniscano prestazioni di appalto nel settore edile di sollecitare e ottenere la garanzia di pagamento delle loro prestazioni e di avvisare rapidamente il garante fideiussore in caso di ritardo di pagamento del committente nel rispetto delle modalità concordate.